Qui di seguito i testi con i relativi allegati con i provvedimenti relativi al contrasto del Covid - 19.
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale:
- sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 Dpcm che riguardano le intere filiere dei servizi essenziali
- VIETATO A TUTTE LE PERSONE FISICHE di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
- Consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità. In pratica restano aperte industrie indispensabili e loro filiere in merito a salute, alimentare e via discorrendo.
- Le imprese che devono sospendere la propria attività, possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
- La validità dei Dpcm e delle ordinanze finora emanate viene uniformata al 3 aprile.
Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana,ha firmato l'Ordinanza che introduce alcune misure più restrittive (rispetto al territorio nazionale), per il territorio lombardo.
- chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;
- fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
- chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
- divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.
- sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. E’ consentita in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
- non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
- è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici.
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