1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) Statuto dell'Ente e delle aziende speciali, regolamenti, con esclusione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
c) programmi, relazione previsionale e programmatica, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
d) convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comune e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
e) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; i) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
j) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
k) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
l) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
m) esame della condizione degli eletti alla carica di Consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;
n) nomina del Difensore Civico;
o) istituzione e la definizione dei criteri di formazione e di nomina dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti o riservate per legge al Consiglio Comunale.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che, adottate dalla Giunta Comunale, vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.