1. Il Consiglio Comunale può costituire, al proprio interno, commissioni consiliari permanenti.
2. Tali commissioni sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono eletti dal Consiglio Comunale con votazione palese e su designazione dei rispettivi capigruppo.
3. Il regolamento stabilisce le competenze, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità delle commissioni.
4. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o di membri della Giunta, nonché previa comunicazione al Sindaco, dei Responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori o dei dipendenti degli Enti e Aziende dal Comune.
5. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare al lavoro delle commissioni consiliari permanenti senza diritto di voto.
6. Le commissioni consiliari non hanno poteri deliberativi. 7. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno, con sistema proporzionale, la commissione per le garanzie statutarie. Ai sensi del 1° comma dell’art. 44 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, al fine di prevedere forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, la presidenza di detta commissione è attribuita ad un rappresentante dell’opposizione.