1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e conclude accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, informandone il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
d) nomina il Segretario Comunale tra gli iscritti ad apposito Albo e gli conferisce le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
e) nomina i Responsabili dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
f) stipula nell’interesse dell’Ente le convenzioni di cui all’art.30 del T.U. 18 agosto 2000 n.267; g) quale autorità locale di pubblica sicurezza, impartisce direttive agli addetti al servizio di polizia locale; il comandante del corpo di polizia locale risponde verso il Sindaco dell’organizzazione, della disciplina e delle modalità di impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio;
h) rappresenta il Comune in seno all’Assemblea consortile ed in seno all’Assemblea delle società partecipate;
i) partecipa alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.