1. Il Vice Sindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo o nel caso di sospensione dall’esercizio delle funzioni.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di anzianità, dato dall’età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

4. Il Vice Sindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, esercita altresì le funzioni di ufficiale del Governo.