Art. 39 – La rimozione, decadenza ed il decesso del Sindaco
Art. 39 – La rimozione, decadenza ed il decesso del Sindaco
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.