1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e, al massimo, da sei Assessori.

2. Gli assessori sono nominati tra i consiglieri ovvero, in numero massimo di due, tra cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Le funzioni di Vice Sindaco non possono essere attribuite ad assessori nominati al di fuori dei componenti del Consiglio. Gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. I componenti la Giunta Comunale, Sindaco ed assessori, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile. Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità proprie degli amministratori e quelle proprie del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici e servizi.