1. Ai fini della partecipazione dei Cittadini associati, la Consulta delle Associazioni iscritte all'Albo comunale ha funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi elettivi.
2. Fanno parte della Consulta i Presidenti o i Responsabili delle Associazioni di cui al precedente comma o i loro delegati, ufficialmente designati, purché non Amministratori e Consiglieri comunali.
3. La Consulta è convocata dal Sindaco, che la presiede, per iniziativa propria o su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri comunali.
4. La Consulta può riunirsi autonomamente dietro convocazione del Presidente o a richiesta di almeno 1/5 dei componenti.
5. La Consulta delle Associazioni si avvale di un proprio Regolamento, il cui testo, le successive modifiche, integrazioni ed abrogazioni dovranno essere portati a conoscenza della Commissione delle Garanzie Statutarie la quale, a sua volta, potrà esprimere osservazioni qualora riscontrasse eventuali difformità o discordanze da quanto previsto nello Statuto comunale.