1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. Le associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’associazione.