1. L’attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia e di pubblicità. L’Amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. L’Amministrazione Comunale non può richiedere al cittadino atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione o che comunque essa stessa sia tenuta a certificare.

2. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, l’Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. L’Amministrazione determina per ciascun tipo di procedimento, se non già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Qualora l’Amministrazione non provveda il termine è di trenta giorni.

3. Ogni provvedimento amministrativo adottato dall’Ente deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le scelte dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

4. In ogni atto notificato al cittadino, destinato ad incidere sulla sfera giuridica soggettiva, devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.

5. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte dell’Amministrazione, dei criteri e delle modalità cui l’Amministrazione stessa deve attenersi.

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