1. Il Sindaco provvede ai sensi dell’art.50, comma 10, del T.U. 18 agosto 2000 n.267, e per gli effetti di cui all’art.109, comma 2 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, su proposta del Segretario Comunale, ovvero del direttore generale, a nominare tra i dipendenti dell’Ente, secondo criteri di competenza e professionalità, i responsabili dei servizi. La nomina dei responsabili dei servizi ha durata non superiore a quella del mandato del Sindaco; la nomina è disposta non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali l’incarico si intende riconfermato. I dipendenti nominati responsabili continuano, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, ad esercitare le relative funzioni fino alla riconferma ovvero all’attribuzione dell’incarico di responsabile ad altro soggetto. Gli incarichi così conferiti possono essere revocati dal Sindaco in caso di reiterata e grave inosservanza delle direttive del Sindaco stesso e della Giunta Comunale; nel caso di mutamenti organizzativi; nel caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun esercizio finanziario, degli obiettivi assegnati dal piano esecutivo di gestione.
2. Spettano ai responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di competenza, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente; sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto o dai regolamenti dell'Ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; c) l’adozione delle determinazioni a contrattare;
d) la stipulazione dei contratti nell’esclusivo interesse dell’Ente;
e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, ciascuno per il servizio di competenza, in conformità agli atti di programmazione adottati dall’organo politico e nei limiti della dotazione finanziaria assegnata;
f) gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato al proprio servizio;
g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) l’espressione del parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale, ad eccezione dei meri atti di indirizzo, nonché di quello di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, qualora l’atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata; j) ogni altro atto necessario all’attuazione degli obiettivi fissati negli strumenti di programmazione adottati dall’Ente.
3. I responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di competenza, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. I responsabili dei servizi partecipano al processo istruttorio di formazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria.