1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, adotta regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici, per l’esercizio delle funzioni e per la disciplina dei servizi erogati.
2. I regolamenti sono soggetti, salvo specifiche diverse disposizioni di leggi, ad un’unica pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, unitamente alla deliberazione di approvazione della quale formano parte integrante e sostanziale. Essi diventano esecutivi contestualmente all’esecutività della relativa deliberazione di approvazione della quale formano parte integrante e sostanziale. I regolamenti debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
3. Le violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 24/11/1981 n. 689, è stabilita nei regolamenti medesimi.