1. Al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, il Sindaco quale Ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti.
2. Le ordinanze di cui al comma 1°, devono essere pubblicate all’Albo Pretorio e devono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità. Per la loro esecuzione, il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.