1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel T.U. 18 agosto 2000 n.267, ed in altre leggi nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Per la revisione dello Statuto si osservano le disposizioni ed il procedimento di cui all’art.6 del T.U. 18 agosto 2000 n.267.
3. Fino all’approvazione delle modifiche al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale si applica l’articolo 125 del T.U.L.C.P. del 4 febbraio 1915, n. 148.