Art. 11 - La promozione dello sport e delle attività per il tempo libero
Art. 11 - La promozione dello sport e delle attività per il tempo libero
1. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport di base e dilettantistico. Promuove le manifestazioni ricreative e sociali che permettono l'aggregazione della comunità locale con particolare attenzione alle fasce giovanili.