1. L'amministrazione comunale informa i rapporti con i contribuenti ai principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
3. L'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza da parte dei cittadini delle disposizioni vigenti in materia di tributi locali, assicurando l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
4. Gli atti adottati dall'Ente e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
5. I regolamenti adottati dall'Ente in materia di disciplina delle entrate tributarie si informano ai principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212.