1. I servizi pubblici locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento delle qualità ed assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi; a tal fine l’Ente provvede per i servizi erogati, sia in forma diretta che indiretta, all’adozione della carta dei servizi.