1. Quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda i servizi pubblici sono gestiti in economia. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.
2. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, i servizi pubblici sono affidati con gara ad evidenza pubblica in concessione a terzi. I rapporti tra il Comune ed i gestori dei servizi pubblici sono regolati da contratti di servizio; in detti contratti sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, il canone da riconoscersi al Comune, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell’Ente locale, le conseguenze degli adempimenti e le condizioni di recesso anticipato dell’Ente locale. La gara, nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti dalle carte dei servizi, è aggiudicata sulla base delle miglior condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché dei piani di sviluppo del servizio medesimo.