1. Qualora in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio pubblico sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il Comune può costituire o partecipare a società per azioni ovvero a società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale.

2. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune, prevedendo che la nomina di almeno un componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori sia riservata al Comune.

3. Nei casi e per le finalità previste dall’art.116 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, il Comune può altresì costituire o partecipare a società per azioni ovvero a società a responsabilità limitata, senza il vincolo della partecipazione maggioritaria pubblica locale. L’atto costitutivo deve prevedere l’obbligo che la nomina di almeno un componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori sia riservata al Comune.

4. Per le suddette nomine opera la deroga stabilita dall’art.5 della legge 23 aprile 1981 n.154.