1. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni o con la Provincia o con altri Enti per l'esercizio coordinato di determinati servizi e funzioni.
2. La convenzione, approvata dal Consiglio Comunale, è adottata per la gestione dei servizi che per la loro natura non richiedono la costituzione di forme più complesse di cooperazione.
3. La convenzione deve specificare i fini, le funzioni e/o i servizi, la durata le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.
4. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Provincia, previa formulazione di un disciplinare tipo.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni per l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi.