1. Il Comune può costituire con altri Comuni e/o con la Provincia un consorzio per la gestione associata di uno o più servizi e/o funzioni. Ai consorzi costituiti per la gestione di servizi si applicano le norme previste per le Aziende speciali in quanto compatibili.
2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, la convenzione e lo Statuto del Consorzio. La convenzione stabilisce i fini, la durata, la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Lo Statuto del Consorzio determina gli organi, disciplina l'ordinamento organizzativo e funzionale.
3. Il Consorzio è Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.