In Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19”, in vigore dal 25 marzo 2022 che elimina alcune delle restrizioni anti COVID-19, a partire dal 31 marzo 2022 (quando decadrà lo Stato di emergenza) e regola il ritorno alla normalità per tappe come annunciato nella conferenza stampa Mario Draghi- Roberto Speranza dopo il Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022.
Al suo interno:
- le disposizioni per il post stato emergenziale (smantellamento struttura commissariale, archiviazione del sistema di colorazione delle Regioni) ;
- la progressiva eliminazione dell’obbligo di uso di mascherina all’aperto, e la riduzione delle limitazioni all’accesso delle attività economiche, sociali e ricreative con Certificazione verde (Green Pass e Green Pass rafforzato);
- E ancora le scuole e gestione positività ;
- i rinvii temporali delle attuali disposizioni in materia di smart-working semplificato e sorveglianza sanitaria eccezionale.
Il Governo ha disegnato un percorso di uscita dalle restrizioni in due step
- dal 1°aprile 2022 con il graduale allentamento di alcune misure restrittive e del venire meno dell’obbligo del Super Green Pass;
- dal 1 ° Maggio 2022 con il graduale abbandono delle certificazioni verdi (Green Pass e Green Pass rafforzato).
Stato di emergenza: fine al 31 marzo 2022. Cosa significa?
Si chiude formalmente lo Stato di emergenza (annunciato il 30 giugno 2020) il 31 marzo 2022,
Da quella data:
- Comitato tecnico Scientifico: si scioglie formalmente (art.2) ;
- Commissario straordinario per l’emergenza: le funzioni saranno affidate ad una Unità per il completamento della vaccinazione in una fase di transizione fino al 31 dicembre per poi tornare al Ministero Salute (art.2);
- fine del sistema delle zone colorate;
- eliminazione delle quarantene precauzionali;
- obbligo vaccinale: decadenze e deroghe;
- graduale superamento del green pass;
- graduale superamento dello smart working semplificato e della sorveglianza sanitaria eccezionale.
Sistema a colori per le Regioni
Verrà superato definitivamente: non verranno più prodotte le ordinanze del Ministero della Salute di variazione delle Regioni (vedi la Mappa epidemiologica) ma non il Monitoraggio che continuerà a verificare l’evoluzione epidemiologica.
Protocolli anti-contagio (art.3)
In base all’Art. 3 del Decreto, il Ministero della Salute, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022 può:
- adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali,
- può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
Questo è il nuovo contenuto dell’art. 10 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022.
Le nuove regole per l’isolamento dal 1°aprile (art.4)
In base alle nuove regole per Isolamento e autosorveglianza (in modifica al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 si inserisce l’art. 10-ter) dal 1°aprile:
- è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.
- coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Una successiva Circolare definirà le modalità attuative.
Obbligo vaccinale per alcune professioni: cosa cambia?
Introdotto per alcune professioni (ultracinquantenni lavoratori o meno, personale sanitario, rsa, lavoratori strutture sanitarie, scuole, e comparto sicurezza e forze dell’ordine), resta vigente fino al 31 dicembre 2022 con la sospensione dal lavoro per:
- gli esercenti le professioni sanitarie;
- lavoratori negli ospedali;
- RSA.
Quali sono le novità?
- Fino al 31 dicembre 2022 rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).
- Dal 30 aprile cade la sospensione da lavoro e basterà avere il Green Pass base per entrare sui luoghi di lavoro.
Vaccinazioni e quarta dose
Sulla Quarta dose, Speranza non si sbilancia: al momento le evidenze non richiedono la necessità. Al momento è prevista per gli immunodepressi, si sta valutando l’estensione per la popolazione più fragile sulla base di una chiara evidenza scientifica. (art.8).
Mascherine (art.5)
La mascherina all’aperto non è più obbligatoria come sappiamo.
L’obbligo di mascherine al chiuso viene reiterato fino al 30 aprile 2022 (modifica al DL 52/21 convertito inserendo art. 10 quater).
Dal 1° maggio decade l’obbligo di mascherina anche al chiuso.
Mascherine al chiuso: dove tenerla fino al 30 aprile?
Fino al 30 aprile vige dunque l’obbligo di mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso (i gestori di attività sono chiamati a far rispettare l’obbligo) nei seguenti casi:
- per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
- per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive;
- in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra indicate e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine): l’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
- in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.
Chi non deve indossare la mascherina fino al 30 aprile?
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Cosa si intende per dispositivi di protezione individuale?
Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche.
A domanda sull’obbligo di mascherina nei luoghi di lavoro, il Ministro Speranza ha confermato che resta prevista.
Certificazioni verdi: cosa cambia dal 1°Maggio 2022
Il Governo pensa a due step di superamento (art.6 e 7)
Dal 1° aprile al 30 aprile 2022
Obbligo di Green Pass base vigente su (art.6)
- trasporti a lunga percorrenza
- mense e catering
- concorsi pubblici
- corsi di formazione pubblici e privati
- colloqui visivi in presenza con detenuti/internati
- partecipazione del pubblico nelle manifestazioni sportive all’aperto.
il Super Green Pass o Green Pass rafforzato (art.7)resta vigente per
- servizi di ristorazione al banco/al tavolo al chiuso (per gli stessi spazi all’aperto basta il green pass base) di qualsiasi servizio;
- piscine e centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, convegni e congressi, centri sociali, culturali, ricreativi, feste conseguenti a cerimonie civili e religiose, sale gioco, scommesse bingo e casinò, attività di sale da ballo, discoteche o assimilate, partecipazione a spettacoli aperti e ad eventi/competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
Dal 1° maggio 2022 decadranno gli obblighi di Green pass su queste attività.
Accesso al luogo di lavoro: cosa cambia dal 1°aprile
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo.
Come confermato da Speranza decade la sospensione dall’obbligo di avere il Green Pass rafforzato/Super Green pass.
Proroghe Smart working e Sorveglianza sanitaria al 3o giugno 2022 (art.10)
In base all’art. 10 viene disposta la proroga di determinati termini correlati alla pandemia da COVID-19 contenuti negli Allegati A e B (vedi sotto).
- al 31 dicembre 2022 per le requisiti autorizzativi e di accreditamento delle aree sanitarie temporanee, già attivate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
- al 30 giugno 2022 dei termini previsti da Smart Working semplificato e sorveglianza sanitaria eccezionale;
- al 30 giugno 2022 per le norme anti-covid nelle procedure concorsuali ai concorsi indetti e già in atto nonché ai corsi in atto alla data del 31 marzo 2022
- al 30 aprile 2022 per le norme in materia di fornitura di DPI alle istituzioni universitarie, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università previste dal DL 111/21 convertito.
Scuola (art.9)
Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:
Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia: cosa cambia dal 1°aprile 2022
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale: cosa cambia dal 1°aprile 2022?
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
L’isolamento degli alunni: cosa cambia dal 1°aprile 2022?
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Strutture dell’emergenza: cosa cambia dal 1° aprile 2022
Il decreto inoltre stabilisce
- Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità
- Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19: è istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il ministero della Salute. Dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni
- Personale Covid: il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.
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Le ultime direttive e le ordinanze in vigore per contrastare la diffusione del Covid-19
DISPOSIZIONI DEL GOVERNO
I Presidenti del Consiglio, Giuseppe Conte (fino a febbraio 2021) e Mario Draghi (da marzo 2021), di concerto con il Ministro della Salute Roberto Speranza, hanno firmato diversi Dpcm che introducono ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Regione Lombardia "zona gialla" da lunedì 26 aprile 2021. Le restrizioni.
Ordinanza del Ministero della Salute che indica la regione Lombardia in "zona arancione"
Faq sulle misure per il periodo 24 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021
Dpcm del 3/12/2020 valide fino al 15/01/2021
Dpcm del 3/11/2020 e disposizioni per Lombardia area ROSSA
Dpcm del 26/04/2020 relativo alla "fase 2"
Allegato 1 al Dpcm del 22/03/2020
DISPOSIZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA
Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana,ha firmato ordinanze che regolano alcune misure (rispetto al territorio nazionale), per il territorio lombardo.
Ordinanza Regione Lombardia del 21/10/2020 (DAD scuola, chiusura centri commerciali nel weekend..)
Ordinanza Regione Lombardia del 21/10/2020 (divieto spostamenti non essenziali tra le ore 23 e le 5)
Ordinanza Regione Lombardia del 16/10/2020
Ordinanza Regione Lombardia del 17/05/2020
Ordinanza Regione Lombardia del 03/04/2020
Allegato Ordinanza Regione Lombardia del 30/04/2020
Ordinanza Regione Lombardia del 30/04/2020
Ordinanza Regione Lombardia del 11/04/2020
Allegato 1 all'Ordinanza regionale
Allegato 2 all'Ordinanza regionale
DISPOSIZIONI DEL COMUNE DI VILLA D'ALME'
Ordinanza comunale per la chiusura dei parchi pubblici (valida fino al 6/04/21 o termine zona rossa)
Ordinanza comunale che indica la chiusura dei parchi pubblici (valida fino al 31/05/2020)
Riapertura a tutte le attività del mercato rionale del martedì
Nuove modalità di acesso agli uffici comunali
Modalità di apertura della biblioteca comunale (Spazio Torretta resta invece chiuso)