L'addizionale comunale all’Irpef è stata istituita dall’1 gennaio 1999.

I Comuni hanno la facoltà di stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Inoltre, possono stabilire anche una diversa soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali di cui all’art. 1, comma 3 bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

L’addizionale è calcolata e versata a saldo in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per i possessori di reddito da lavoro dipendente o pensione viene calcolata e versata direttamente dal datore di lavoro o dall’ente erogatore del beneficio previdenziale.